Regolamento sull’uso dei prodotti fitosanitari

Uso dei prodotti fitosanitari

Descrizione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali. 2. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici. 3. Il Regolamento si prefigge l’obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l’ambiente e le sue risorse. 4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014. 5. Obiettivo del Regolamento risulta la riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell’ambito dell’intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Le Amministrazioni comunali a tale scopo, annoteranno nel “Registro web dei trattamenti” i prodotti fitosanitari utilizzati direttamente, eventualmente integrati dalle informazioni dei soggetti terzi gestori delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. Adeguate informazioni sui trattamenti effettuati relativamente alle singole annualità, devono essere pubblicate sul sito web dell’Amministrazione trasparente comunale. 6. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall’Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili. 7. L’Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell’art. 3, del D. Lgs n° 150/2012.

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