L'ordinamento italiano affida al messo comunale l'incarico di provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio ed all'albo online, degli atti dell'amministrazione di appartenenza. Il messo comunale può inoltre notificare gli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'amministrazione cui appartiene.
Il messo provvede alla notificazione dell'atto consegnando una copia dello stesso al suo destinatario ed apponendo sulla copia consegnata e sull'originale un'attestazione, da lui sottoscritta, dalla quale risultano la data della notificazione e il nome della persona alla quale l'atto è stato consegnato (relata di notifica); la notifica può avvenire anche a mezzo del servizio postale, a patto che la spedizione dell'atto avvenga tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora le P.A. non possano avvalersi utilmente del servizio postale o delle altre forme di notificazione previste dalla legge, ai sensi dell'art. 10 della L. 265/1999, esse possono richiedere la notificazione dei propri atti da parte del messo comunale . In tal caso devono versare al comune un corrispettivo pari alle spese di spedizione più una somma stabilita con decreto dei Ministri dell'interno e dell'economia e finanze.